SpecieMantide religiosa
Mantide religiosa
Mantis religiosa
L'unica mantide indigena della Svizzera, soprattutto in Vallese, in Ticino e nella regione del Lemano. Proprio per questo vale per lei una regola che qui non vale per nessun'altra specie.
- Gruppo
- Mantide
- Livello
- Principiante
- Origine
- Europa e Asia

Da dove proviene la specie
- Regione del mondo
- Europa e Asia
- Paesi
- Dall'Europa meridionale all'Asia; in Svizzera Vallese, Ticino e regione del Lemano
- Habitat
- Prati e scarpate secchi e soleggiati
L’app non riporta ancora l’origine di questa specie. La distribuzione indicata qui proviene dalla letteratura specialistica.
L’habitat naturale è il riferimento per l’allestimento. Sapere da dove viene un animale significa capire perché ha bisogno di zone calde, nascondigli e una determinata umidità.
La detenzione in sintesi
Gli stessi dati si trovano nell’app, nella scheda dell’animale.
- Terrario
- 20 × 20 × 30 cm per un animale.
- Temperatura
- 22–28 °C di giorno, è auspicabile un abbassamento notturno.
- Umidità dell’aria
- 50–60 %, nebulizzare ogni due o tre giorni.
- Illuminazione
- Luminoso, ma non serve alcuna tecnica particolare.
- Substrato
- Fibra di cocco o sabbia.
- Allestimento
- Rametti e coperchio a rete per appendersi.
- Acqua
- Gocce sulle pareti.
- Alimentazione
- Un insetto ogni due o tre giorni. Cibo vivo indispensabile.
- Comportamento
- Diurna, in agguato, immobile nella vegetazione.
- Manipolazione
- Possibile, ma inutile.
- Convivenza
- Detenzione singola.
- Salute
- Mute fallite se il contenitore è troppo basso.
- Ciclo annuale
- Le ooteche svernano al fresco; gli adulti muoiono in autunno.
- Sicurezza
- Protetta in Svizzera come specie indigena: è vietato prelevare animali dalla natura. Possono essere tenuti solo esemplari nati in cattività e non devono essere rilasciati, nemmeno dove la specie è presente.
Quadro giuridico in Svizzera
Nessuna autorizzazione prevista
Nessuna autorizzazione secondo l'OPAn: l'ordinanza non copre gli insetti. Come specie indigena è però protetta dal diritto sulla protezione della natura: è vietato prelevare animali dalla natura. Possono essere tenuti solo esemplari allevati
Nessun attestato di competenza previsto
Nessun attestato di competenza richiesto. È previsto solo per gli animali indicati all’art. 89 OPAn
Nessuna iscrizione CITES
Non elencata negli allegati CITES. In Svizzera è però protetta secondo l’art. 20 e l’allegato 3 dell’ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN): animali e ooteche prelevati in natura non possono essere raccolti, offerti, acquistati né ceduti. All’acquisto e alla cessione dimostrare la provenienza da allevamento
Dimensioni minime del recinto
Per questi animali l’ordinanza sulla protezione degli animali non si applica: secondo l’art. 1 disciplina il trattamento di vertebrati, cefalopodi e decapodi. Non esistono quindi misure minime. Alloggio, clima e possibilità di ritiro dovrebbero comunque corrispondere ai bisogni della specie. Il servizio veterinario cantonale chiarisce se valgono prescrizioni cantonali, ad esempio per gli animali velenosi.
Che cosa deve offrire il recinto
Chiusura a prova di fuga, possibilità di arrampicarsi, altezza sufficiente per la muta. Il rilascio è vietato anche per una specie indigena: gli esemplari allevati provengono per lo più da popolazioni estranee e falserebbero quella locale.
Documenti
Poter dimostrare l'origine dell'esemplare allevato. Per le domande sullo stato di protezione è competente il servizio cantonale per la protezione della natura.
Queste indicazioni sono un orientamento, non una consulenza legale. Informazioni vincolanti le dà l’ufficio veterinario cantonale; fa fede il testo dell’ordinanza. Maggiori informazioni sul quadro giuridico
- ReptiCare Mercato Vedete gli annunci per questa specie Offerte e richieste da tutta la Svizzera, con indicazione dell'autorizzazione e della protezione delle specie.
- Pubblicate un annuncio Cedete un animale di questa specie? Pubblicare è gratuito. Durante la creazione il mercato indica che cosa prevede la legge.
