SpeciePitone birmano
Pitone birmano
Python bivittatus
Sembra tranquillo, eppure è straordinariamente potente. Un grande serpente che richiede spazio su scala di una stanza ed è soggetto ad autorizzazione in Svizzera.
- Gruppo
- Serpente
- Livello
- Esperto
- Origine
- Asia meridionale e sud-orientale

Da dove proviene la specie
- Regione del mondo
- Asia meridionale e sud-orientale
- Paesi
- India orientale, Nepal, Myanmar, Thailandia, Cina meridionale, Vietnam e Indonesia
- Habitat
- Zone umide, praterie, boschi radi e pianure fluviali
L’app non riporta ancora l’origine di questa specie. La distribuzione indicata qui proviene dalla letteratura specialistica.
L’habitat naturale è il riferimento per l’allestimento. Sapere da dove viene un animale significa capire perché ha bisogno di zone calde, nascondigli e una determinata umidità.
La detenzione in sintesi
Gli stessi dati si trovano nell’app, nella scheda dell’animale.
- Terrario
- Impianto molto grande, bloccato professionalmente, con diversi metri di superficie utilizzabile e vasca da bagno.
- Temperatura
- Punto caldo 31–33 °C, fresco 24–27 °C.
- Umidità dell’aria
- Circa 60–75 %.
- Illuminazione
- Ciclo giorno-notte chiaro, UVB utile.
- Substrato
- Suolo robusto, facile da pulire.
- Allestimento
- Nascondigli massicci, piattaforme e zona di bagno.
- Acqua
- Grande zona d'acqua pulita.
- Alimentazione
- Prede scongelate a grandi intervalli; evitare il sovrappeso.
- Comportamento
- D'aspetto tranquillo, ma estremamente potente.
- Manipolazione
- Non maneggiare mai da soli; routine di sicurezza fissa.
- Convivenza
- Detenzione singola.
- Salute
- Vie respiratorie, bocca, peso, articolazioni e pelle.
- Ciclo annuale
- Nessun riposo invernale: il pitone birmano proviene dall'Asia meridionale e sud-orientale tropicale. Per la riproduzione si simula una fase più fresca di otto-dieci settimane con abbassamento notturno a 22–25 °C — con un serpente di queste dimensioni va affidata a mani esperte.
- Sicurezza
- Grande serpente ad alto rischio; verificare le autorizzazioni.
Quadro giuridico in Svizzera
Autorizzazione necessaria
Soggetto ad autorizzazione. L'art. 89 lett. f OPAn riguarda i grandi serpenti costrittori che da adulti superano i 3 m. È escluso solo il boa constrictor
Formazione necessaria
Attestato di competenza secondo l’art. 85 cpv. 3 lett. c OPAn necessario: è presupposto per l’autorizzazione e va conseguito prima dell’acquisto
Protezione delle specie
CITES Allegato II: importazione e cessione solo con documenti. All’acquisto richiedete la prova di provenienza e di nascita in cattività
Dimensioni minime del recinto
L’allegato 2, tabella 5 dell’ordinanza sulla protezione degli animali non prescrive centimetri, bensì multipli della lunghezza del corpo. Per questa specie vale il numero 42 (Grandi serpenti giganti): superficie di base 1 × 0,5 lunghezze del corpo, altezza 0,75 lunghezze del corpo. La superficie di base vale per al massimo due animali; ogni animale in più richiede inoltre 0,2 × 0,2 lunghezze del corpo.
Per questo gruppo la lunghezza del corpo corrisponde alla lunghezza totale, dal muso alla punta della coda. Fa fede l’animale più grande del recinto. Il recinto non può essere più piccolo nemmeno se vi vivono meno animali di quanti ne indichi la tabella.
| Lunghezza totale | Almeno |
|---|---|
| 300 cm | 304 × 152 × 220 cm |
| 350 cm | 383 × 192 × 220 cm |
| 400 cm | 468 × 234 × 220 cm |
| 500 cm | 653 × 327 × 220 cm |
Per gli esemplari più grandi il calcolo darebbe un’altezza superiore a 2,2 m. L’ordinanza consente di fermarsi a 2,2 m, ma richiede in cambio una superficie di base proporzionalmente maggiore, affinché il volume sia rispettato. La tabella qui sopra ne tiene già conto.
L’ordinanza cita Python molurus e P. reticulatus. Il pitone delle rocce scuro e il pitone reticolato sono stati riconosciuti come specie distinte, rispettivamente collocati sotto Malayopython, solo più tardi.
Temporaneamente gli animali possono essere tenuti in recinti più piccoli: in caso di quarantena, per il trattamento di una malattia o di un infortunio, per l’ambientamento, per la riproduzione e l’allevamento, per il letargo dovuto all’inverno o al freddo nonché per l’estivazione (osservazione preliminare D sui rettili).
È il limite minimo di legge, non una raccomandazione. Un recinto che raggiunge esattamente queste misure è ammesso, ma non per questo buono. Le indicazioni in «La detenzione in sintesi» descrivono come il recinto va allestito, non quanto piccolo può essere.
Calcolare le dimensioni minime
Che cosa deve offrire il recinto
Chiarire l’autorizzazione e la formazione prima dell’acquisto. Il recinto deve essere costruito in modo solido e a prova di fuga. A seconda della specie occorre garantire una vasca riscaldabile sufficientemente grande, superfici di riposo rialzate, valori di temperatura e umidità specifici per la specie nonché un riposo invernale, freddo o secco. Per gli animali selvatici pericolosi il cantone può richiedere un piano di sicurezza, un’assicurazione di responsabilità civile e ulteriori condizioni.
Documenti
Conservare l’autorizzazione alla detenzione, il SKN, il certificato di provenienza, il contratto d’acquisto e, se del caso, i documenti CITES. Gli animali soggetti ad autorizzazione possono essere ceduti solo a persone in possesso della relativa autorizzazione.
Queste indicazioni sono un orientamento, non una consulenza legale. Informazioni vincolanti le dà l’ufficio veterinario cantonale; fa fede il testo dell’ordinanza. Maggiori informazioni sul quadro giuridico
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- Pubblicate un annuncio Cedete un animale di questa specie? Pubblicare è gratuito. Durante la creazione il mercato indica che cosa prevede la legge.
